Art. 405 c.p.p.Termini per la conclusione delle indagini preliminari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. (( Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a))); Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 2 gennaio 2000 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art405 · fonte su Normattiva