Art. 412 c.p.p.Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

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Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art412 · fonte su Normattiva