Art. 412 c.p.p. — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
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((Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.)) Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. ((Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.)) 247 Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito ((delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 2017, n. 103
247La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024 · versione 282 su Normattiva