Art. 412 c.p.p. — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
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(( Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere disposta solo se la richiesta e' stata rigettata. L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo. )) Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito ((della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3)). ((2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 2017, n. 103
247La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 4 aprile 2024 al 5 luglio 2024 · versione 299 su Normattiva