Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - In genere - Accertamenti sulla capacità dell'imputato - Sospensione del procedimento per incapacità reversibile dell'imputato e relativa revoca - Riferimento allo stato mentale dell'imputato, anziché a quello psicofisico - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale. (Classif. 199001).
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72 cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce, nel comma 1, allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico», discende l'illegittimità costituzionale parziale anche delle citate disposizioni, relative rispettivamente agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato e alla revoca dell'ordinanza di sospensione. (Precedenti: S. 175/2022 - mass. 45027; S. 49/2018 - mass. 39976; S. 274/2017 - mass. 41126).
sentenza 65/2023massima n. 45452 Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penaleart. 72 Codice di procedura penale
Processo penale - Imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, in situazione di incapacità processuale permanente e irreversibile - Sospensione del procedimento - Preclusione per il giudice di celebrare il processo e di definirlo con sentenza (compresa quella di assoluzione per non imputabilità e applicazione di misure di sicurezza) allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale - Ius superveniens - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 32 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui, in caso di incapacità processuale, permanente ed irreversibile, di un imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81), il quale, all'art. 1, comma 1- quater , stabilisce che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo». A fronte di tale ius superveniens , spetta pertanto al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. Sulla restituzione degli atti al giudice a quo , per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.
sentenza 20/2015massima n. 38246 Reati e pene - Sospensione del procedimento per l'accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Censura di norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 45 del 2015 - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 cod. proc. pen. e dell'art. 159, primo comma, del cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione». Infatti, la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 45 del 2015. Sulla manifesta inammissibilità della questione perché divenuta priva di oggetto in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.
Riguarda ancheart. 159 Codice penale
Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - Persone assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., censurati nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento penale per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. Posto che la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate è una situazione completamente diversa dagli impedimenti connessi a patologie «fisiche», l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Tutto questo esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Mentre, per quel che riguarda l'art. 97 Cost., va ribadito che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile anche agli uffici giudiziari esclusivamente per quanto attiene alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, mentre è inapplicabile alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale. - Sui limiti di applicabilità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all'art. 97 Cost.) alle norme riguardanti gli uffici giudiziari: ex plurimis , sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penale
Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - Richiesta di pronuncia in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, analoga questione di costituzionalità, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 33 del 2003, ove si è rilevato che l'intervento richiesto dal rimettente - e cioè l'introduzione della possibilità della pronuncia di una sentenza dotata di efficacia "meramente processuale" - «oltre a rientrare, quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa», «riverbererebbe i suoi effetti anche sul piano del decorso dei termini di prescrizione del reato», «così vanificando l'eventuale futura "ripresa" del procedimento, ove, in ipotesi risultasse errata la prognosi di irreversibilità della incapacità processuale dell'imputato». - Vedi anche, citata, l'ordinanza n. 298/1991.
Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché del principio di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, analoga questione di costituzionalità è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 281 del 1995, nella quale si è affermato che non è «ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilità che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non è in grado di difendersi», poiché «fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo». Inoltre, con la medesima sentenza la Corte ha ritenuto, che «non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorietà dell'azione penale perché, a parte la possibilità per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale è solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa». Infine, per ciò che concerne la violazione dell'art. 3, la dedotta equiparazione tra due situazioni ontologicamente diverse, quali l'infermità mentale «cronica» e quella «transeunte», appare del tutto corrispondente alla ratio sottesa all'art. 70 cod. proc. pen., posto che in entrambe le ipotesi l'imputato si trova menomato, fino a che perdura immutata l'infermità di mente, nella propria "libertà di autodeterminazione", coessenziale all'esercizio del diritto di difesa, sicché il legislatore ha ritenuto di prevedere la sospensione del procedimento. - In relazione alla tutela della "liberta di autodeterminazione" dell'imputato, v., citata, sentenza n. 281/1995.
Processo penale - Sospensione per incapacità dell’imputato - Assunta applicabilità della disciplina con riferimento alla sola infermità mentale e non anche alla infermità fisica che osti alla partecipazione attiva e consapevole al processo - Lamentata lesione del diritto di difesa, autodifesa e del principio di uguaglianza - Non fondatezza della questione.
Le norme di cui agli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale – censurate in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui limitano gli accertamenti sulla persona dell'imputato e i successivi provvedimenti in ordine alla sospensione del procedimento alle sole ipotesi in cui, per infermità mentale, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, e non prevedono invece l'applicazione della disciplina della sospensione del processo a tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente, esercitando validamente la propria autodifesa – appartengono ad un sistema normativo chiaramente volto a prevedere la sospensione del processo ogni volta che “lo stato mentale“ dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione. Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa: con la conseguenza che il processo non può svolgersi non solo quando una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato. Non sussiste dunque la denunciata lacuna di tutela del diritto di difesa; e neppure la violazione del principio di eguaglianza, dal momento che il descritto sistema si applica in tutti i casi in cui lo stato mentale dell'imputato ne impedisca la consapevole e attiva partecipazione al processo, senza alcuna ingiustificata disparità di trattamento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. – In tema di consapevole partecipazione al processo, ricordata la sentenza n. 341/1999, che ha esteso la norma di cui all'art. 119 del codice di procedura penale, che prevede il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete. – A proposito di infermità mentale, non più necessariamente sopravvenuta nel processo, citata la sentenza n. 340/1992.
sentenza 39/2004massima n. 28342 Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penaleart. 72 Codice di procedura penale
Processo penale - Incapacità processuale dell’imputato - Irreversibilità - Sospensione del procedimento, anziché pronuncia di improcedibilità dell’azione penale - Prospettato contrasto con il principio di durata ragionevole del processo - Richiesta di soluzione rientrante nella sfera esclusiva della discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - prevede che questo sia sospeso e non invece che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Infatti le condizioni di procedibilità rientrano quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, trattandosi di norme che fanno eccezione alla opposta e generale regola della azione penale incondizionata.
sentenza 33/2003massima n. 27536 PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO CON PROGNOSI DI IRREVERSIBILITA' DELLA MALATTIA - LAMENTATA OBBLIGATORIA SOSPENSIONE 'SINE DIE' DEL PROCEDIMENTO - DEDOTTA INUTILITA' DELLA PREVISTA REITERAZIONE A CADENZA SEMESTRALE DELL'ACCERTAMENTO PERITALE - MANCATA CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE QUALE "CAUSA DI IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE" - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA POSIZIONE DELL'IMPUTATO MALATO DI MENTE CON PATOLOGIA REVERSIBILE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. - S. nn. 23/1979, 340/1992, 281/1995.
sentenza 19/1999massima n. 24423 Riguarda ancheart. 72 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, AFFETTO DA INFERMITA' FISICA DI NATURA PERMANENTE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL CASO DI IMPUTATO AFFETTO DA INFERMITA' MENTALE - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE (SENT. N. 354/1996) - ERRONEITA' DELL'ULTERIORE PARAMETRO (ART. 97 COST.) INVOCATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto la medesima questione, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 354 del 1996, a nulla rilevando l'ulteriore parametro, art. 97 Cost., erroneamente indicato dal giudice 'a quo'. - S. n. 354/1996.
sentenza 67/1999massima n. 24543 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - DIFETTO DI IMPUTABILITA' PER INFERMITA' MENTALE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 41/1993 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITA' DELL'IMPUTATO - OBBLIGATORIETA' DI DETTA SOSPENSIONE DERIVANTE DALL'IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - INAMMISSIBILITA'.
Sono inammissibili: a) - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, quanto meno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacita' a partecipare al procedimento, la possibilita' di emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', e dell'art. 71, stesso codice, nella parte in cui stabilisce la necessita' di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita', il giudice della udienza preliminare debba disporre il rinvio a giudizio, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.; b) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la parcellizzazione delle ipotesi prospettate (a prescindere da seri dubbi di legittimita' delle soluzioni avanzate) dimostra l'impossibilita' di risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. - S. nn. 41/1993, 71/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 94/1997massima n. 23191 Riguarda ancheart. 425 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE PROVE E DI ADOTTARE IN ESITO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI NON LUOGO A PROCEDERE COME, INVECE, PREVISTO PER L'IPOTESI ANALOGA DI INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penaleart. 477 Codice di procedura penaleart. 486 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - IMPEDIMENTO A PARTECIPARE COSCIENTEMENTE AL PROCEDIMENTO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIA SOSPENSIONE 'SINE DIE' DEL PROCESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER MANCATA POSSIBILITA' PER IL CURATORE SPECIALE DI RAPPRESENTARE PROCESSUALMENTE L'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - INCONCILIABILITA' DELLA SOLUZIONE PROSPETTATA DAL GIUDICE 'A QUO' CON IL DIRITTO ALL'AUTODIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre la sospensione del procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo stesso, pure quando, come nella fattispecie dedotta dal giudice 'a quo', la malattia da cui e' affetto l'interessato e' di natura irreversibile, non contrasta con il principio di uguaglianza perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e' in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi invece non lo e'. D'altro canto, la soluzione prospettata dal giudice rimettente di consentire la prosecuzione del processo nei casi di infermita' irreversibile autorizzando il curatore speciale a rappresentare l'imputato, oltre a non profilarsi certamente come soluzione costituzionalmente obbligata, si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato. Neanche e' ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi e dovendosi ritenere prevalente il diritto di autodifendersi rispetto a quello di essere giudicato. Neppure e' vulnerato il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a salvaguardia del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in ri ferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima B. Per l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento in mancanza di cosciente partecipazione dell'imputato al processo al caso della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, v. S. n. 340/1992. V. anche, nel regime del codice previgente, S. n. 23/1979. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO ESISTENTE AL MOMENTO DEL FATTO E PERDURANTE NEL CORSO DEL PROCESSO - OMESSA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DELL'INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA AL FATTO, PER CUI LA SOSPENSIONE E' GIA' PREVISTA - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AUTODIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione formalmente riferita all'art. 71, primo comma, cod. proc. pen., ma in realta' volta alla caducazione della disciplina dell'art. 70, primo comma, gia' espunta 'in parte qua' dall'ordinamento per dichiarazione di illegittimita' costituzionale. - S. n. 340/1992 red.: E.M. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DELLA SOSPENSIONE SOLO IN CASO DI INFERMITA' SOPRAVVENUTA AL FATTO, MA NON, INVECE, NELL'IPOTESI DI INFERMITA' (CHE NON COMPORTI TOTALE INCAPACITA') AL TEMPO DEL FATTO GIA' SUSSISTENTE E SUCCESSIVAMENTE PROTRATTASI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIBILITA' DELLA CENSURA AD UNA SOLTANTO DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE "IN PARTE QUA".
L'assetto normativo divisato dal giudice 'a quo' nel sollevare questione di legittimita' costituzionale contestando, nei confronti sia dell'art. 70 sia dell'art. 71 cod.proc.pen., che la possibilita' di sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato, sia stata in essi prevista solo nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta e non anche in quella di infermita' mentale - non coincidente con la totale incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi, puo' essere realizzato solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, le parole "sopravvenuta al fatto". Deve quindi ritenersi che l'art. 71 cod.proc.pen. sia stato erroneamente evocato nel proposto incidente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
PROCESSO PENALE - RINVIO A GIUDIZIO - SOPRAVVENUTA TOTALE INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - PREVISTA REITERAZIONE, A CADENZA SEMESTRALE, DELL'ACCERTAMENTO PERITALE - LAMENTATA MACCHINOSITA' DEL CONGEGNO - RITENUTO INUTILE DISPENDIO DI ATTIVITA' GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA, SPECIE A FRONTE DI UNA PROGNOSI DI IRREVERSIBILITA' DELLA MALATTIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per avere il giudice remittente prospettato una pluralita' di possibili alternative opzioni allo scopo di ovviare ad inconvenienti di mero fatto e per aver richiesto un generico intervento sulla normativa a fronte di una pluralita' di soluzioni ipotizzabili.
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penaleart. 72 Codice di procedura penale