Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Azione civile - Possibilità di esercizio per le parti private - Asserita lesione del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza e di quelli di economia e di celerità processuale - Questione sollevata in riferimento a una serie di norme di contenuto eterogeneo non rilevanti, sotto alcuni profili, per il giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 86 Codice di procedura penaleart. 154 Codice di procedura penaleart. 187 Codice di procedura penaleart. 540 Codice di procedura penaleart. 84 Codice di procedura penalee altri 26
PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA RELATIVA A FATTO GIA' RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - PERSONA OFFESA CITATA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ANCHE OLTRE IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 79 COD. PROC. PEN. (INIZIO DEL DIBATTIMENTO) - PRECLUSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non e' l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., puo' essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, cosi' che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non e' da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e cio' non puo' non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtu' del canone per cui fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.
sentenza 98/1996massima n. 23732 Riguarda ancheart. 519 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO IMMEDIATO - PREVISTA NOTIFICA ALLA PARTE OFFESA SOLO DELLA CITAZIONE ANZICHE' DEL DECRETO DI CITAZIONE EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO - TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE TESTIMONIALI DELLA PARTE CIVILE (SETTE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE CONTRO I DUE PREVISTI PER LE ALTRE PARTI) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INTRINSECA CONNESSIONE DI TALI QUESTIONI CON QUELLA, CONTESTUALMENTE SOLLEVATA RIGUARDO AL TERMINE, DI SOLI CINQUE GIORNI DALL'UDIENZA, PER LA SU MENZIONATA NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PARTE OFFESA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, ESSENDO STATA TALE QUESTIONE DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE (PERCHE' RISOLUBILE SOLO IN SEDE LEGISLATIVA) DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLE ALTRE DUE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., per la mancata previsione, riguardo al giudizio immediato innanzi al pretore, della notifica del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, alla parte offesa, e dell'art. 79, terzo comma, stesso codice, circa la maggiore brevita' del termine di decadenza stabilito per la presentazione delle liste testimoniali della parte civile (sette giorni prima dell'udienza contro i due previsti per le altre parti), sono intrinsecamente condizionate all'esito dell'altra questione, proposta contestualmente, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 558, secondo comma, riguardo al termine, di soli cinque giorni dall'udienza, stabilito per la notifica della citazione della parte offesa, nel senso che, per un verso, l'esercizio del diritto alla prova su cui si incentrano le prime due questioni, resterebbe comunque salvaguardato in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della persona offesa, mentre, per un altro verso, le richieste modifiche degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, daranno un risultato conforme al sistema costituzionale solo ove venga modificato anche il disposto dell'art. 558, secondo comma. Percio' la decisione di inammissibilita', e successivamente, di manifesta inammissibilita', pronunciate riguardo a quest'ultima questione (perche' risolubile solo in sede legislativa) esimono la Corte da ogni pronuncia in merito alle altre due. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente, ed ivi richiami. Sulla manifesta inammissibilita' di altra questione in materia, sollevata in precedenza nel corso dello stesso giudizio 'a quo', v. O. n. 491/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 11/1994massima n. 23441 Riguarda ancheart. 555 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - RICHIESTA DI PROVVISIONALE - OMESSA PREVISIONE DI UN'UDIENZA APPOSITA AVANTI AL G.I.P. - IMPOSSIBILITA', PER L'OBBLIGO DEL SEGRETO VIGENTE IN TAL FASE, DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DEL P.M. AL G.I.P. - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI (SEQUESTRO PENALE E DISSEQUESTRO) - INSUSSISTENZA - PREVALENZA DI ALTRI INTERESSI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile gia' costituita. Non e', infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilita' del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale e' l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non e' trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura penaleart. 24 legge 990/1969art. 335 Codice di procedura penale