Art. 79 c.p.p.Termine per la costituzione di parte civile

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La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art79 · fonte su Normattiva