Art. 90 c.p.p.Diritti e facolta' della persona offesa dal reato

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La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 20 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art90 · fonte su Normattiva