Art. 162 c.p.Oblazione nelle contravvenzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 1945 al 28 giugno 1961. Leggi il testo vigente →

[1]((Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

[2]Il pagamento estingue il reato)).

Testo vigente dal 18 novembre 1945 al 28 giugno 1961 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art162 · fonte su Normattiva