Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Estinzione del reato a seguito di oblazione - Liquidazione delle spese alla parte civile - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Questione già decisa - Assenza di nuovi o diversi profili - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione. Ed invero, analoga questione, ancorché riguardante il solo art. 162 cod. pen., è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 73 del 1993 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo. - Questione già sollevata nei confronti del solo art. 162 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e decisa con ordinanza n. 73/1993.
Riguarda ancheart. 162-bis Codice penale
OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI - PROCESSO PENALE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL DIBATTIMENTO - REATO CONCORRENTE - RICHIESTA DI OBLAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINI - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonche' priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 517 Codice di procedura penaleart. 162-bis Codice penale
OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI - PROCESSO PENALE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI OBLAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINI - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo ('ex' art. 27 l. n. 87 del 1953), per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 162-bis Codice penaleart. 516 Codice di procedura penale
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER PRETESA IRRIFERIBILITA' DELLA CENSURA FORMULATA ALLA NORMA IMPUGNATA (NELLA SPECIE: DISPOSIZIONE DEL CODICE PENALE SULLA OBLAZIONE) - REIEZIONE QUANDO, COME NEL CASO, LA NORMA DI CUI SI CHIEDE LA INTRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO CON SENTENZA ADDITIVA (NELLA SPECIE: POSSIBILITA' DI CONDANNARE L'IMPUTATO ALLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE) POTREBBE TROVARE COLLOCAZIONE NELLA DISPOSIZIONE CENSURATA.
La disciplina essenziale dell'istituto della oblazione e' dettata dagli artt. 162 e 162 bis cod.pen., di guisa che la norma di cui il rimettente chiede l'introduzione - volta a prevedere la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione - ben potrebbe trovare collocazione nell'impugnato art. 162 cod.pen.. Deve percio' essere respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il lamentato vizio di incostituzionalita' non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541) le quali subordinano la pronuncia del giudice penale sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna.
sentenza 73/1993massima n. 19237 REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - OBLAZIONE - POSSIBILITA' DI CONDANNARE L'IMPUTATO, CON SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI DISCIPLINA, LESIVA DEI CRITERI DI EQUITA' E GIUSTIZIA, RISPETTO ALLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA, PER LA QUALE TALE POSSIBILITA' RISULTA AMMESSA - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La sentenza con la quale il giudice dichiara estinto il reato per oblazione non e' equiparabile a quella che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., si' che il riferimento alla disciplina del citato articolo (come risulta a seguito di sentenza della Corte costituzionale che ha introdotto la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile) non e' conferente, data la non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto, per contestare come non rispondente a criteri di equita' e di giustizia la mancata previsione di tale possibilita' riguardo alla sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione. Tanto piu' che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potra' il giudice civile adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto anche al rimborso delle spese sostenute nel processo penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cod.pen.). - Sull'istituto dell'applicazione della pena richiesta dalle parti v. s. n. 443/1990
sentenza 73/1993massima n. 19238 REATO IN GENERE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - POSSIBILITA' DOPO L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA DERUBRICAZIONE DI FATTO ORIGINARIAMENTE CONFIGURATO COME REATO NON OBLABILE - JUS SUPERVENIENS (ART.38, COMMA SECONDO, L. 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, COME SOSTITUITO DALL'ART. 5, D.L. 23 APRILE 1985 N. 146, CONVERTITO CON MODIFICHE, IN L. 21 GIUGNO 1985, N. 298) - INCIDENZA SUI REATI PER I QUALI ERA CAUSA NEL GIUDIZIO A QUO - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - verificare se la questione di legittimita` sia rilevante alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente alla ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 162 cod.pen., nella parte in cui non consente l'esercizio dell'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo grado neppure nel caso di derubricazione in reato oblabile del fatto originariamente configurato come reato non oblabile. Lo jus superveniens, costituito dall'art.38, comma secondo, L. n. 47 del 1985, come sostituito dall'art.5, D.L. n. 146 - convertito con modifiche nella L. n. 298 - del 1985 stabilisce, con riguardo alle opere edilizie ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta" estingue, tra l'altro, i reati di cui all'art. 41, L. n.1150 del 1952, e successive modificazioni, per i quali era causa nel giudizio a quo).
REATO IN GENERE - CAUSE DI ESTINZIONE - DELITTI PUNITI CON LA PENA DELLA MULTA - CONTRAVVENZIONI SANZIONATE CON PENA DETENTIVA (ESCLUSIVA O CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA) - OBLAZIONE - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 162 BIS COD.PEN., INTRODOTTO DALL'ART. 126 L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689; ART. 162 COD.PEN. - ART. 3 COST.
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti (rispetto alle contravvenzioni) e, analogamente, ai reati puniti con pena detentiva (rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria) prevedere o meno l'estinzione per oblazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 162 bis cod.pen., come introdotto dall'art. 126 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` dell'oblazione per i delitti puniti con la sola multa, mentre la prevede per le contravvenzioni sanzionate con l'ammenda e l'arresto, e dell'art. 162 cod.pen. nella parte in cui non estende la possibilita` dell'oblazione alle ipotesi di contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o congiuntamente con la pena pecuniaria).
Riguarda ancheart. 162-bis Codice penaleart. 126 legge 689/1981
FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E CODICE PENALE, ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA', PUR IN QUELLA SITUAZIONE, DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 162 cod.pen. "nella parte in cui non consentono all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacita' derivante dalla dichiarazione di fallimento". (La questione e' stata sollevata dal Pretore di Donnaz, con ordinanza 4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). Non sussiste la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non essendo negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, ne' essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.
Riguarda ancheart. 42 Legge fallimentareart. 44 Legge fallimentare
REATI E PENE - CONTRAVVENZIONE - OBLAZIONE - NON SI FONDA SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOLVIBILITA' - SUA FINALITA' - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATO ABBIENTE E NON ABBIENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Questa Corte, con sentenza 27 giugno - 4 luglio 1974, n. 207, sotto il profilo del differenziato trattamento tra condannato abbiente e condannato non abbiente, ha escluso la sussistenza della denunciata illegittimita', considerando che l'istituto della oblazione non si fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilita', ma trova fondamento nell'interesse dello Stato di definire, con economia di tempo e di spese, i provvedimenti relativi a reati di minore importanza e nell'interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna.
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 42 Legge fallimentare
FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E COD.PEN., ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE DECISA CON SENT. N. 149 DEL 1971 - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Questa Corte ha piu' volte precisato il concetto che l'eguaglianza giuridica e' uguaglianza di trattamento di situazioni ragionevolmente simili e sussiste disparita' di trattamento nei casi di eguale disciplina di situazioni diverse. In coerenza con tale concetto ha rinvenuto, con la sentenza 18-20 giugno 1971, n. 149, la violazione dell'art. 3 della Costituzione nella equiparazione di due situazioni del tutto diverse: l'insolvibilita' - richiesta come fatto oggettivo previsto dall'art. 136, comma primo, cod.pen., per la conversione della pena pecuniaria non eseguita nella piu' grave pena detentiva - e l'insolvenza - situazione contingente, condizionata e talvolta provvisoria del fallito, posto nella impossibilita' giuridica di disporre dei suoi beni e quindi di pagare. Manca ogni ragionevole somiglianza tra le situazioni considerate nella citata sentenza n. 149 del 1971 per la conversione della pena pecuniaria inflitta al fallito in quella detentiva e la situazione prospettata dal Pretore di Donnaz in relazione all'art. 162 cod.pen.. (Secondo il Pretore di Donnaz gli artt. 42 e 44 r.d. n. 267 del 1942 e 162 cod.pen., priverebbero il fallito del completo esercizio di tutti i diritti che l'ordinamento riconosce per l'esercizio della difesa e, pertanto, violerebbero l'art. 24 della Costituzione. Tale violazione non troverebbe giustificazione nel rispetto del principio della "par condicio creditorum", non avendo esso rilevanza costituzionale come la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato perche' il fallito - "pur conservando la titolarita' dei suoi beni e pur di fronte ad un possibile esito positivo della procedura fallimentare, che gli permetta di ottenere in futuro la disponibilita' della somma fissata per l'oblazione, viene sottoposto, in ragione soltanto del suo dichiarato stato di insolvenza, ad una situazione di ingiustificata disparita' di trattamento", in quanto gli e' precluso, di estinguere, con il pagamento, l'azione penale).
Riguarda ancheart. 42 Legge fallimentareart. 44 Legge fallimentare
REATO IN GENERE - CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE - FINALITA' - SUO PRETESO FONDAMENTO SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRAVVENTORI - COD. PEN., ART. 162 - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'istituto dell'oblazione - che l'art. 162 cod. pen. prevede quale causa di estinzione delle contravvenzioni per le quali la legge commina solo l'ammenda - non si fonda sul requisito soggettivo della solvibilita' ma sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e su quello del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa. Poiche' a seguito del commesso reato il contravventore deve in ogni caso subire la pena pecuniaria, il legislatore concede di avvalersi di un istituto che gli consente un minore sacrificio economico, ed in siffatta situazione perde qualsiasi rilievo l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve sopportarne inderogabilmente le conseguenze. La disparita' di trattamento non e' quindi creata dall'istituto dell'oblazione e non sarebbe eliminata dalla dichiarazione di illegittimita' di esso, poiche' in tal caso tutti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sarebbero egualmente soggetti al procedimento penale ordinario e l'insolvente subirebbe la conversione (di cui e' stata riconosciuta la conformita' alla Costituzione) della pena pecuniaria in detentiva. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cit., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che detto istituto, basandosi esclusivamente sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto l'imputato che non ha i mezzi per effettuare l'oblazione sarebbe costretto a subire il procedimento penale con tutte le conseguenze che esso comporta, ivi compresa la conversione della pena pecuniaria in detentiva. Cfr.: sent. n. 29 del 1962.