REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ART. 189, PRIMO COMMA, N. 5, E ULTIMO COMMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE SUI BENI MOBILI DELL'IMPUTATO - CARATTERE PRIVILEGIATO DEL CREDITO RELATIVO A SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL SEQUESTRO CONSERVATIVO CIVILE - INSUSSISTENZA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE E CIVILE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - LEGITTIMITA' - RAGIONEVOLEZZA NELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.
Riguarda ancheart. 2768 Codice civiler.d. 262/1942art. 66 legge 153/1969
REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ARTT. 188, PRIMO COMMA, 189, PRIMO COMMA, N. 3; COD. PROC. PEN., ARTT. 274, 612, TERZO COMMA - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUA NATURA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto e' obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacita' contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensi' un effetto dell'illecito che e' sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.
Riguarda ancheart. 612 r.d. 1399/1930art. 274 r.d. 1399/1930art. 188 Codice penale