Art. 189 c.p.Ipoteca legale; sequestro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 24 ottobre 1989. Leggi il testo vigente →

[1]Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

[2]1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

[3]2° delle spese del procedimento;

[4]3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

[5]4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';

[6]5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

[7]6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

[8]L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

[9]Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

[10]Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

[11]Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

[12]Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 24 ottobre 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art189 · fonte su Normattiva