Art. 266 c.p.Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

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[1]Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

[2]La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.

[3]Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.

[4]Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:

[5]1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

[6]2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;

[7]3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 30 marzo 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art266 · fonte su Normattiva