Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - LICENZA DI PORTO D'ARMA DA CACCIA - MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE - EQUIPARAZIONE AL PORTO ABUSIVO D'ARMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 272/1974, O. n. 158/1986.
Riguarda ancheart. 15 legge 497/1974art. 7 legge 895/1967
ARMI E MATERIE ESPLODENTI - PORTO DI FUCILE AD USO DI CACCIA - OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - EQUIPARAZIONE A PORTO D'ARMI ABUSIVO - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 699 COD.PEN.; 7, TERZO COMMA, L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895; 15 L. 14 OTTOBRE 1974, N. 497; 54 D.P.R. 20 MARZO 1953, N. 112; 8 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641. - ART. 3 COST.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni, analoghe a precedenti gia` decise nello stesso senso, quando i giudici rimettenti non adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 699 cod.pen., 7, terzo comma, L. 2 ottobre 1967, n. 825, 15 L. 14 ottobre 1974, n. 497, 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 e 8 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa, equiparandolo a porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia, con regolare licenza di porto d'armi, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa; questione gia` decisa con O.n.158 del 1986).
Riguarda ancheart. 54 d.P.R. 112/1953art. 7 legge 895/1967art. 8 d.P.R. 641/1972art. 15 legge 497/1974
CACCIA - FUCILE DA CACCIA CON OTTENUTA REGOLARE LICENZA - MANCATO VERSAMENTO DELLA TASSA PRESCRITTA: SANZIONI - MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA LICENZA: SANZIONI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 699 c.p., 15 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita') e 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia),come modificato dall'art. 1 della l. 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui rendono punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con se' un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza, ma senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi, in asserita difformita' da altre norme che, per analoghe omissioni di pagamento di tassa, non prevedono corrispondenti sanzioni; e degli stessi artt. 699 c.p. e 15 l. n. 497/1974, unitamente agli artt. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative), tabella alleg. A ed 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui "fanno derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia, conseguenze invece non previste in relazione ad altre autorizzazioni (ad es., patente di guida)". Ed infatti - come gia' rilevato dalla Corte nel dichiarare infondata analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 del citato r.d. 1016/1939, in riferimento all'identico parametro dell'art. 3 Cost. - "nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie, ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico" e l'apprezzamento di tali differenziate istanze (in termini di rilevanza penale della omissione degli adempimenti ad esso correlativi) rientra nella discrezionalita' del legislatore. - S. n. 272/1974.
Riguarda ancheart. 15 legge 497/1974art. 8 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 1 legge 799/1967art. 54 d.P.R. 112/1953d.P.R. 641/1972art. 8 d.P.R. 641/1972
ARMI E MATERIE ESPLODENTI - PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA - OMESSO PAGAMENTO DI TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - SANZIONI PENALI - ORDINANZA DI RINVIO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 699 cod. pen., in relazione all'art. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A, ed all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nonche' all'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui reprime penalmente l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia. Con elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, le ordinanze di rimessione non adducono motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contengono il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 257/1983, 258/1983, 259/1983, 281/1983, 298/1983 e 299/1983.
sentenza 7/1984massima n. 14706 Riguarda ancheart. 8 d.P.R. 641/1972art. 15 legge 497/1974art. 54-taballa d.P.R. 112/1953
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARTT. 697 E 699 C.P. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ORDINANZA MOTIVATA PER RELATIONEM - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE.
E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.
Riguarda ancheart. 10 legge 497/1974art. 697 Codice penaleart. 5 legge 895/1967art. 12 legge 497/1974art. 7 legge 895/1967art. 14 legge 497/1974
ARMI - PORTO ABUSIVO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU` SFAVOREVOLE DELLE ARMI DA PUNTA E DA TAGLIO RISPETTO ALLE ARMI DA GUERRA E DA SPARO - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. .
L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 697 Codice penaleart. 7 legge 895/1967art. 5 legge 895/1967art. 14 legge 497/1974art. 12 legge 497/1974art. 10 legge 497/1974