Art. 720 c.p.Partecipazione a giuochi d'azzardo

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[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]La pena e' aumentata:

[3]1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

[4]2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art720 · fonte su Normattiva