Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - GIOCO D'AZZARDO - PREVISIONE COME CONTRAVVENZIONE NEL CODICE PENALE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE NORME CHE PERMETTONO IL GIOCO D'AZZARDO ALL'INTERNO DELLE CASE DA GIOCO AUTORIZZATE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 719 Codice penaleart. 722 Codice penaleart. 718 Codice penaleart. 721 Codice penale
REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE A DIVERSITA' DI LUOGO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi localita' del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.
Riguarda ancheart. 718 Codice penale
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - NORME DIFFERENZIATE PER SITUAZIONI RITENUTE OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VALUTAZIONE DELLA DIVERSITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E NON ARBITRARIETA'. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 (IN RELAZIONE ALL'ART. 721) - CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO IL GIOCO D'AZZARDO DA OGNI ALTRO TIPO DI GIOCO - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE GIURIDICHE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.
Riguarda ancheart. 721 Codice penaleart. 718 Codice penale
LIBERTA' DI DOMICILIO - COSTITUZIONE, ART. 14 - INTERPRETAZIONE - DIVIETO POSTO DALLA LEGGE PENALE CIRCA L'USO, SE PENALMENTE ILLECITO, DEL LUOGO ADIBITO A DOMICILIO - NON RIENTRA NELLA SFERA TUTELATA - COD. PEN., ART. 720 (GIOCO D'AZZARDO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La tutela garantita dall'art. 14 della Costituzione non si estende a quei divieti che la legge penale puo' imporre al cittadino circa l'uso del luogo adibito a domicilio quando l'uso (nella specie gioco d'azzardo) sia penalmente illecito.
LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE - COSTITUZIONE, ARTT. 17 E 18 - LIMITI FONDATI SU ESIGENZE DI PREVENZIONE, SICUREZZA SOCIALE E GIUSTIZIA - LEGITTIMITA' - COD. PEN., ART. 720 (GIOCO D'AZZARDO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
la liberta' sancita dall'art. 17 e il diritto consacrato nell'art. 18 della Costituzione ben possono trovare dei limiti nella esigenza di prevenzione e di sicurezza sociale e di giustizia (nella specie, riguardo al giuoco d'azzardo).
LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO CON IL GIOCO D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 720 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Come la Corte ha in piu' pronunce riconosciuto, non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione dell'utilita' sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana. Pertanto, per gli aspetti propri del gioco d'azzardo, e' da escludere che l'art. 720 cod. pen., nel punirne la partecipazione in circoli privati di qualsiasi specie, oltrepassi tali limiti.
GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ARTT. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DEL LUOGO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 del cod. pen. gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.
Riguarda ancheart. 718 Codice penale
GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ARTT. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.
Riguarda ancheart. 718 Codice penale
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - NORME GENERALI E NORME DEROGATORIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROSPETTABILE SOLO IN RELAZIONE ALLE SECONDE - FATTISPECIE - GIOCO D'AZZARDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - IMPUGNATIVA (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST.) DI NORME GENERALI (ARTT. 718, PRIMO COMMA, E 720, PRIMO COMMA, CODICE PENALE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il diverso trattamento - che si assume privo di giustificazioni oggettive - dei cittadini che tengono o agevolano un gioco d'azzardo, o vi prendono parte, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (in virtu', rispettivamente, del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125 e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) ma facendo oggetto dell'impugnativa le norme generali - che puniscono il gioco d'azzardo - degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, codice penale.
Riguarda ancheart. 718 Codice penale
GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ARTT. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA' DI LUOGO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI ARGOMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 80 del 27 aprile 1972.
Riguarda ancheart. 718 Codice penale