sezione I — Disposizioni generali
- Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
- Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
- Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
- Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza
- Art. 203 — Pericolosità sociale
- Art. 204 — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta
- Art. 205 — Provvedimento del giudice
- Art. 206 — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
- Art. 207 — Revoca delle misure di sicurezza personali
- Art. 208 — Riesame della pericolosità
- Art. 209 — Persona giudicata per più fatti
- Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena
- Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza
- Art. 211-bis — Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
- Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
- Art. 213 — Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
- Art. 214 — Inosservanza delle misure di sicurezza detentive