Art. 199Cause estranee al servizio o alla disciplina militare

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Se alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art199 · fonte su Normattiva