Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - REATI MILITARI E REATI COMUNI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI - COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA PER TUTTI I PROCEDIMENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La devoluzione alla competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria di tutti i procedimenti, nei casi in cui operi connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria e dell'autorita` giudiziaria militare, trova razionale giustificazione nella stessa finalita` istitutiva dei tribunali militari in tempo di pace, che non puo` porsi - nel confronto con l'esigenza del 'simultaneus processus' - sullo stesso piano di preminenza riconosciuto alla finalita` perseguita con l'istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni. Infatti, mentre la generale competenza di quest'ultimo trova fondamento nell'interesse costituzionalmente protetto alla 'tutela dei minori', la giurisdizione dei tribunali militari risulta circoscritta entro limiti rigorosi, in quanto eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria - non a caso sottolineata dall'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione a conferma che la giurisdizione ordinaria e` da considerare la giurisdizione normale -.(Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 264 cod.pen.mil.pace, nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 l. 23 marzo 1956, n.167, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, terzo comma, Cost.). - S. nn. 222/1983, 25/1964, 46/1978, 16 e 17/1981 (sul Tribunale per i minori) - S. nn. 130/1963, 10/1966, 196/1972, 73/1980 (sull'esigenza del 'simultaneus processus') - S. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986 (sui Tribunali militari).
Riguarda ancheart. 8 legge 167/1956
PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA - ANTERIORE DECISIONE DEL GIUDICE MILITARE GIA` PASSATA IN GIUDICATO SENZA APPLICAZIONE DELL'ART. 264 CODICE PENALE MILITARE DI PACE - IMPOSSIBILITA` DI APPLICARE L'ART. 51 CODICE DI PROCEDURA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ove dal Tribunale militare sia stata emessa una sentenza in violazione dell'art. 264 c.p.m.p., che attribuisce al giudice ordinario la cognizione di tutti i reati in caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza del giudice militare a seguito dell'anzidetta sentenza si sia costituito il giudicato con conseguente impossibilita` di denuncia del conflitto a norma dell'art. 51 c.p.p. difettando la contemporaneita` dei procedimenti, non sussiste contrasto tra la norma dell'art. 51 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 Cost., che "sanciscono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la tutela in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi": non puo` ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza per la peculiarita` della situazione processuale determinatasi per effetto della sentenza del tribunale militare ne` violazione del diritto di difesa, che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, va esercitato secondo le regole proprie del procedimento cui inerisce. (Non fondatezza della questione).
sentenza 77/1982massima n. 11613 Riguarda ancheart. 51 r.d. 1399/1930
TRIBUNALI MILITARI - COMPETENZA - CONNESSIONE FRA REATI MILITARI E REATI COMUNI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - CONCORSO FORMALE FRA REATO MILITARE E REATO COMUNE - ESCLUSIONE DELLA CONNESSIONE E DELLO SPOSTAMENTO DI COMPETENZA AL GIUDICE ORDINARIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene alla discrezionalita` legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di operativita` del simultaneus processus, senza che il diritto processuale debba fare applicazione, a pena d'illegittimita` costituzionale, di alcun criterio rigidamente prefissato. Appare ragionevole la scelta operata con l'art. 264, primo comma, c.p.m.p., nel testo sostituito dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167, che, attuando la parte finale dell'art. 103 Cost., ha statuito la competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria per i giudizi riguardanti delitti commessi "da piu` persone", le une soggette alla legge penale comune e le altre a quella militare; mentre ha escluso la connessione la` dove si tratti dei soli soggetti attivi di reati militari, come si verifica per la connessione soggettiva di cui all'art. 45 n. 3 c.p.p., ivi compresa l'ipotesi del concorso formale. Tale scelta legislativa non contrasta infatti col principio di uguaglianza in quanto la norma ha dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, ma entrambi presenti nell'ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche garantendo, dall'altro, la competenza del giudice normalmente ritenuto piu` idoneo a risolvere determinate specie di controversie. In vista di un tal bilanciamento si giustifica che l'art. 264 c.p.m.p. non consideri alcune fra le ipotesi previste dall'art. 45 c.p.p. per le quali la connessione si presenta meno stringente o di grado meno elevato, com'e` l'ipotesi di connessione soggettiva. Del resto, la riunione dei procedimenti, non e` l'unico mezzo per consentire l'applicazione dell'art. 81 c.p., che e` sempre possibile purche` i reati successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali sia stata gia' inflitta una condanna, ed essendo consentita la sospensione del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 c.p.p. per attendere il passaggio in giudicato della sentenza destinata ad infliggere la pena base per la violazione piu` grave. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 cod.pen. milit. pace, nella parte in cui esclude il caso del concorso formale tra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria). - cfr. sentt. nn. 29/1958, 196/1976.
Riguarda ancheart. 8 legge 167/1956
REATO MILITARE - DEFINIZIONE - CRITERIO FORMALISTICO - INTEGRABILITA' CON ALTRI CRITERI DI ORDINE SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 103, terzo comma, Cost., non garantisce la giurisdizione militare nella sua configurazione precostituzionale, ma solo fissa i limiti massimi entro i quali puo` legittimamente svolgersi la giurisdizione stessa. Non e` di conseguenza fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 37, primo comma, c.p.m.p. e 8 legge 23 marzo 1956 n. 167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.) sollevata sotto il profilo che tali norme definirebbero i reati militari alla stregua di un criterio formalistico, non integrabile con altri criteri di ordine sostanziale, tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari ai casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale militare, pur essendo imputabili a soggetti militari e commessi in danno del servizio militare. Del resto la definizione dell'art. 37 cit., inquadrata nel sistema, non comporta la arbitraria configurabilita` dei reati militari, ma tiene conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono anche interessi di natura militare. E se anche in singoli casi tali criteri obiettivi siano stati disapplicati, le eventuali censure, ex art. 103, terzo comma, Cost., non potrebbero mai ripercuotersi sull'intera nozione del reato militare, fissata in via generale dall'art. 37 c.p.m.p. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma e 264 (come modificato dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167) c.p.m.p. - cfr. sent. 29/1958.
Riguarda ancheart. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 8 legge 167/1956
REATI MILITARI - CONCORSO FORMALE CON I REATI COMUNI - COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 73/1980.
REATI MILITARI - CAUSE DI CONNESSIONE - CONNESSIONE DI REATI COMUNI CON REATI MILITARI - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 29/1958 e 196/1976.
sentenza 59/1978massima n. 16184 GIURISDIZIONI SPECIALI - GIURISDIZIONE MILITARE - REATO CONTINUATO - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - NON PREVEDE TRA I CASI DI CONNESSIONE LA CONTINUAZIONE DI CUI ALL'ART. 81 COD. PEN. (MODIFICATO DALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente, per una puntualizzazione della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 264 cod. pen. mil. pace - nella parte in cui non prevede, quale caso di connessione, la continuazione contemplata dall'art. 81 cod. pen. (cosi' come modificato dall'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220) - avendo detto giudice, pur affermando che nel caso sottoposto al suo giudizio non risultava, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni fosse stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto del furto militare e che, quindi, non si profilava la connessione teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati sarebbe appartenuta al giudice ordinario, proposto la questione in base all'assunto - sia pure implicito - che nella specie i due reati fossero unificabili dalla continuazione (asserzione quanto mai dubbia una volta escluso che dovessero ritenersi teleologicamente connessi).
Riguarda ancheart. 8 d.l. 99/1974
REATO IN GENERE - REATI MILITARI - CAUSE DI CONNESSIONE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - NON PREVEDE IL CONCORSO FORMALE DI REATI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI CUI SI RIFERISCE L'ART. 45 COD. PROC. PEN. - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La posizione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso formale, compie reati militari e reati non militari, e' a lui solo peculiare, perche' il non militare che, sempre in concorso formale, e cioe' con una sola azione od omissione, compie diverse violazioni di legge, consuma soltanto piu' reati comuni, essendo escluso dall'art. 103, comma terzo, della Costituzione che il non militare possa essere soggetto attivo di reati militari. Non essendovi quindi identita' alcuna tra le due situazioni giuridiche - in quanto l'una riguarda la connessione tra reati la cui cognizione sia devoluta ad organi di giurisdizione diversa, mentre l'altra riguarda reati che siano tutti di competenza del giudice ordinario -, non puo' indursi violazione del principio di eguaglianza dalla diversita' della rispettiva normativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non viene contemplata, tra le cause di connessione di reati militari e reati comuni importanti la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, l'ipotesi del concorso formale di reati.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - CASI DI CONNESSIONE TRA PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA E DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MILITARE - MANCATA INCLUSIONE FRA DI ESSI DELLA CONTINUAZIONE FRA DELITTI MILITARI E CONTRAVVENZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Poiche' la giurisprudenza della Cassazione nega la configurabilita' della continuazione fra delitti e contravvenzioni, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, sotto il profilo che la norma denunciata - che regola la connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare - non prevede ne' il caso della connessione tra delitti e contravvenzioni, ne' quello della connessione per il titolo della continuazione, posto che nel giudizio principale si doveva giudicare un militare imputato di ritenzione di effetti militari, nonche' della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) e il risultato che il giudice a quo si proponeva nel sollevare la questione era quello di pervenire all'applicazione della continuazione tra il delitto militare e la contravvenzione di diritto comune.
TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - DELIMITAZIONE - CONNESSIONE TRA REATI MILITARI E COMUNI E TRA REATI COMMESSI DA MILITARI E NON MILITARI IN CONCORSO TRA LORO - NON COSTITUISCE OGGETTO DI DISCIPLINA COSTITUZIONALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO RAZIONALE - FATTISPECIE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 (RESTRIZIONE DEI CASI DI CONNESSIONE RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL'ART. 45 COD. PROC. PEN.) - LEGITTIMITA'.
Se da una parte l'art. 103 Cost. nulla dispone in materia di connessione fra reati militari comuni e tra reati commessi da militari e non militari in concorso fra loro, dall'altra parte il legislatore, ammettendo la connessione in casi piu' ristretti di quelli previsti nell'art. 45 cod. proc. pen. e deferendo il processo riunito alla competenza del giudice ordinario, salvo il giudizio della Cassazione sulla possibile separazione dei procedimenti connessi, ha fatto uso della sua discrezionalita' in modo razionale e percio' tale da non meritare censure. Non e' quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, il quale prescrive che in ogni caso di connessione fra reati militari e reati comuni debba seguire un solo giudizio davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria; questione sollevata sotto il profilo che con tale disposizione si tratterebbe in modo differenziato l'autore di un reato militare a seconda che l'abbia commesso da solo, ovvero in concorso con estranei, sottraendo al giudice militare un giudizio che appartiene alla sua competenza naturale. Cfr.: sent. n. 29 del 1958.
LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO RAZIONALE - INSINDACABILITA'.
L'operato del legislatore non e' censurabile quando egli abbia fatto uso in modo razionale della sua discrezionalita'.