Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE LA IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' PENALE - INCIDENTE SOLLEVATO IN GIUDIZIO PER MANCANZA ALLA CHIAMATA IN CUI SI E' ADDOTTA A SCUSANTE L'IGNORANZA DI NORMA REGOLAMENTARE CHE FA OBBLIGO ALLE RECLUTE, ANCHE SE NON ABBIANO RICEVUTO LA CARTOLINA PRECETTO, DI PRESENTARSI COMUNQUE NEI GIORNI STABILITI DAL MANIFESTO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Secondo il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, conforme alle pronunce in materia della Corte costituzionale, e ormai affrancatosi dalla non piu' giustificabile "ideologia degli autori del codice", l'art. 39 cod.pen.mil. di pace, secondo il quale "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare","ignoranza dei doveri" sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto", vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri", mentre gli errori sugli atti amministrativi che condizionano il dovere in concreto si ricollegano al principio di cui all'art. 47 cod.pen. applicabile in base all'art. 16 st. cod.. Percio', nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, in quanto non prevede come scriminante l'ipotesi della ignoranza inevitabile, essendo stata sollevata in un giudizio per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. di pace), nel quale, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio in punto di rilevanza, la mancata presentazione del militare e' dipesa in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dall'essersi ignorata la normativa posta dall'art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 - che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale" - deve ritenersi ammissibile. - Sui cennati limiti di applicabilita' dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, v. in particolare, S. n. 325/1989. Riguardo a casi in cui la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 e' risultata inammissibile, per difetto di rilevanza o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v. O. nn. 221/1987, 151/1988, 787/1988, 247/1991, 7/1992 e 205/1994. red.: S.P.
sentenza 61/1995massima n. 21916 Riguarda ancheart. 5 Codice penaleart. 543 r.d. 1133/1942
REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Anche se la disposizione dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, per cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", secondo l'attuale condiviso orientamento giurisprudenziale, trova applicazione solo nei casi di "ignoranza dei doveri in astratto", e cioe' di "ignoranza delle fonri normative dei doveri", la mancata previsione, in essa, come scriminante, della "ignoranza inevitabile", risulta incompatibile, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di parziale illegittimita' dell'art. 5 cod. pen. (sent. n. 364 del 1988), con i principi costituzionali della eguaglianza e della personalita' della responsabilita' penale. Se, infatti, la ignoranza inevitabile di una norma penale - per effetto della suddetta sentenza - esclude la punibilita' della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben piu' flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare, tanto piu' ove si consideri la fluidita' di tali fonti, suscettibili, come sono, di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorita' amministrativa e' abilitata a compiere. Ne' in contrario e' possibile far leva su di una supposta specificita' dell'ordinamento militare, specificita' invocabile solo per costruire su di essa una equilibrata elaborazione - anche qui in base ai principi enunciati nella sentenza n. 364 del 1988 - dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza sia stata o meno inevitabile. L'art. 39 cod. pen. mil. di pace va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione, degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri relativi allo stato militare l'ignoranza inevitabile. - V. S. n. 364/1988, gia' citata nel testo, e la precedente massima A. Sulla inammissibilita' del sindacato della Corte costituzionale sulle fonti non legislative dalle quali sorgano doveri militari sanzionati penalmente, v: O. n. 124/1973. red.: S.P.
sentenza 61/1995massima n. 21917 Riguarda ancheart. 5 Codice penale
REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO ' A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel giudizio innanzi a tribunale militare in cui l'imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod.pen.mil.di pace) si discolpi - come nel caso di specie - adducendo di avere attribuito, per inesatte informazioni ricevute, all'avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi, trattandosi di un errore che non cade sul dovere di presentarsi, in se' considerato, o sulla relativa fonte precettiva, ma, piu' semplicemente, sui rapporti tra il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo, la disposizione dell'art. 39, cod. pen.mil. di pace, in forza della quale il militare non puo' addurre a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e l'attuale condiviso orientamento della giurisprudenza, non trova applicazione. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel corso di tale giudizio, nei confronti dello stesso art. 39, per non essersi riconosciuta come scriminante la "ignoranza inevitabile", difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 39 cod. pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
sentenza 61/1995massima n. 21918 Riguarda ancheart. 5 Codice penale
REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE A PROPRIA SCUSA L'IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI (NELLA SPECIE DEGLI OBBLIGHI DELLE RECLUTE DI PRESENTARSI ALLE ARMI SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 543 DEL R.D. 3 APRILE 1942, N. 1133) - ASSERITA VIOLAZIONE, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALL'ART. 5 COD. PEN., DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, avendo lo stesso giudice 'a quo' espressamente affermato, evidenziando per di piu' non pochi elementi a discolpa, che, nel caso, l'imputato (di mancanza alla chiamata) ha senza dubbio ignorato il contenuto del manifesto e che tale errore deve essere ricondotto alla disciplina dell'art. 47 del codice penale, cosicche' la dedotta e presupposta 'ignorantia legis' viene ad assumere, ai fini del decidere, una connotazione di totale irrilevanza. - O. n. 247/1991 e S. n. 325/1989. red.: S.P.
REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - RITENUTA PUNIBILITA' ANCHE SE LA OMESSA PRESENTAZIONE SIA DOVUTA ALL'ERRONEA CONVINZIONE DELL'IMPUTATO, IN CONSEGUENZA DI ERRONEE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA', DI NON ESSERE TENUTO A PRESENTARSI SULLA BASE DEL SOLO PUBBLICO MANIFESTO - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IN RELAZIONE ALLA EFFICACIA SCRIMINANTE DELLA IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che riguardo al reato di mancanza alla chiamata, l'errore sulla portata del manifesto, (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare), si esaurisce in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, cod.pen. (errore di fatto) e non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative degli stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5, cod.pen. (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988) della efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale. - Su identica questione v. ord. n. 247/91; su analoga questione S. n. 325/1989; sulla efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale S. n. 364/1988.
sentenza 7/1992massima n. 17980 Riguarda ancheart. 5 Codice penale
REATI MILITARI - MANCANZA ALLA CHIAMATA - RITENUTA PUNIBILITA' ANCHE SE LA OMESSA PRESENTAZIONE SIA DOVUTA ALL'ERRONEA CONVINZIONE DELL'IMPUTATO, IN CONSEGUENZA DI ERRONEE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA', DI NON ESSERE TENUTO A PRESENTARSI SULLA BASE DEL SOLO PUBBLICO MANIFESTO - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IN RELAZIONE ALLA EFFICACIA SCRIMINANTE DELLA IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO - CONFIGURABILITA', NEL CASO, DELL'ERRORE SUL FATTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Come ormai e' riconosciuto anche dalla giurisprudenza militare, riguardo al reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) l'errore sulla portata del manifesto (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorita' militare) costituisce errore sul presupposto storico per l'attuazione in concreto del dovere militare ed in quanto tale incidente sul dolo a norma dell'art. 47 cod.pen., in base alla disciplina generale dell'art. 16 cod.pen. applicabile anche nell'area dell'art. 39 c.p.m.p.. Tale errore, di conseguenza, non assume rilevanza alcuna sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative dei doveri stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5 cod.pen., (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988) della efficacia scriminante della ignoranza inevitabile della legge penale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - Su analoga questione, e con riferimento alla passata interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza militare all'art. 39 cod.pen.mil. di pace: S. n. 325/1989.
Riguarda ancheart. 5 Codice penale
REATI MILITARI - IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI ALLO STATO MILITARE - IGNORANZA INEVITABILE - INESCUSABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale concernente l'inescusabilita' dell'ignoranza "inevitabile" dei doveri inerenti allo stato militare, in quanto il giudice 'a quo' non ha precisato se (e per quali motivi) l'errore invocato nel caso concreto dovesse ritenersi inevitabile. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 39 cod.pen.mil.pace, impugnato in relazione all'art. 5 cod. pen. ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.). - sul concetto di ignoranza "inevitabile" della legge penale, S. n. 364/1988; v. anche O. nn. 221/1987, 151/1988.
REATI MILITARI - ERRORE CIRCA I DOVERI MILITARI - ERRORE SULLA PORTATA DI ATTO AMMINISTRATIVO (MANIFESTO DI CHIAMATA ALLE ARMI) - ASSERITA INESCUSABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L'art. 39 cod.pen.mil.pace, sancendo L'inescusabilita' dell'errore circa i doveri inerenti allo stato militare, si riferisce all'ignoranza delle "fonti normative" di tali doveri, sicche' l'errore sulla portata di un (concreto) "atto" amministrativo, quale il manifesto di chiamata alle armi, e' in realta' errore di fatto, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47, comma primo, cod. pen.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 47, cod. pen., ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.).
REATI MILITARI - IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI - IGNORANZA INEVITABILE - INESCUSABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta in forma ipotetica ed eventuale senza che possa, allo stato, esservi ancora alcuna certezza della sua rilevanza. (Manifesta inammissibilita' della questione - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27, comma primo, e 52, comma terzo, Cost., e relativa all'art. 39 cod.pen.mil. di pace, che esclude la scusabilita' dell'ignoranza inevitabile sui doveri militari - per non avere il giudice 'a quo' accertato se l'errore invocato nel caso concreto dovesse ritenersi inevitabile).
Riguarda ancheart. 5 Codice penale
MILITARE - DOVERI INERENTI ALLO STATO MILITARE - IGNORANZA - INESCUSABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 39. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 27, COMMI PRIMO E SECONDO, 52, COMMA TERZO.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia` esaminata negli stessi termini con precedente ordinanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 27, commi primo e secondo, 52, comma terzo, Cost., e concernente l'inescusabilita` dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare. - cfr. O. n. 221/1987
REATI MILITARI - IN GENERE - IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI - INESCUSABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e` ammissibile, perche` irrilevante, la questione posta con riguardo alla disposizione che esclude, per il militare, la scusabilita` dell'ignoranza sui doveri inerenti al suo stato, rendendo irrilevante l'errore anche su legge diversa da quella penale, in quanto nei giudizi a quibus (nei quali la stessa autorita` rimettente da` atto che gli imputati erano "perfettamente consapevoli" di tali doveri) la norma impugnata non era suscettibile di venire in applicazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 e 52, terzo comma, Cost.).