Art. 17 — Danni ad altri beni - Istruttorie
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Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo art. 19, che da' il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione. In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto se e' dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente. Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'art. 20.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
