Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 17 — Danni ad altri beni - Istruttorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. Leggi il testo vigente →

Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo art. 19, che da' il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione. In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto se e' dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente. Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'art. 20.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art17 · fonte del testo