Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 17 — Danni ad altri beni - Istruttorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1967 al 10 novembre 1981. Leggi il testo vigente →

Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo art. 19, che da' il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione. In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto se e' dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente. ((Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo. Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, sa trattasi di contributo, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge.))

Testo in vigore dal 12 novembre 1967 al 10 novembre 1981

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 6 parole tolte, 58 parole aggiunte.

… il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale tolto: provvede definitivamente sentita la aggiunto: decide con provvedimento definitivo. Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, sa trattasi di contributo, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui tolto: all'art. 20 aggiunto: all'articolo 20 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art17 · fonte del testo