Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 20 — Commissione centrale per i danni di guerra

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E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'art. 16 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Tale Commissione, presieduta da un consigliere di Cassazione, e' composta da quattro funzionari del. Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra. Fanno parte della Commissione un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, dell'industria e commercio, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi che rientrano nelle materie di interesse delle rispettive amministrazioni. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente. Per la validita' delle adunanze e' necessario l'intervento della meta' piu' uno dei componenti la Commissione. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, il quale puo' suddividere la Commissione stessa in sezioni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967

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