Art. 25 — Base di commisurazione dell'indennizzo
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L'indennizzo e' concesso in misura pari all'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque. Per i beni di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'art. 42, l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto. Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetusta' non superiore al 25 per cento. L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, e' concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
