Art. 8 — Comproprietà per quote indivise
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Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, puo' acquistare la proprieta' dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 23 agosto 1966
