Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 8 — Comproprietà per quote indivise

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1966 al 12 novembre 1967. Leggi il testo vigente →

Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, puo' acquistare la proprieta' dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1966, n. 610

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La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 9) che "A modifica [...] del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari."

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 12 novembre 1967

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 23 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1966, n. 610

    La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 9) che "A modifica [...] del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art8 · fonte del testo