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[1]Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo.

[2]Per la validita' delle adunanze del Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

[3]Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

[4]Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art19 · fonte del testo