Art. 19
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[1]Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo.
[2]Per la validita' delle adunanze del Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.
[3]Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
[4]Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947
