Art. 19
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[1]I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro annui dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.
[2]Per la validita' delle sedute del Consiglio direttivo e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.
[3]Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948
