Art. 27
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[1]Il Comitato provinciale di cui all'art. 12 e' composto:
- a)dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, designati in eguale numero dalle Associazioni sindacali provinciali;
- b)da un delegato del Partito Nazionale Fascista e dal vice-fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;
- c)dal medico provinciale;
- d)dal segretario del Sindacato provinciale dei medici;
- e)dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente con funzioni di segretario.
[2]Il presidente del Comitato provinciale sara' nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra i rappresentanti delle organizzazioni periferiche delle Confederazioni.
[3]Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947
