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[1]Il Comitato provinciale di cui all'art. 12 e' composto:

  • a)dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, designati in eguale numero dalle Associazioni sindacali provinciali;
  • b)da un delegato del Partito Nazionale Fascista e dal vice-fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;
  • c)dal medico provinciale;
  • d)dal segretario del Sindacato provinciale dei medici;
  • e)dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente con funzioni di segretario.

[2]Il presidente del Comitato provinciale sara' nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra i rappresentanti delle organizzazioni periferiche delle Confederazioni.

[3]Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art27 · fonte del testo