Art. 27
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[1]I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:
- 1)da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio direttivo;
- 2)dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;
- 3)dal medico provinciale.
[2]I Comitati sono presieduti dal direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto.
[3]I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.
[4]La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.
[5]Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
[6]Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948
