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[1]I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

  • 1)da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio direttivo;
  • 2)dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;
  • 3)dal medico provinciale.

[2]I Comitati sono presieduti dal direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto.

[3]I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.

[4]La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

[5]Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[6]Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1947

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947. 107 parole tolte, 236 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Il Comitato provinciale di cui all'art. 12 e' compostoaggiunto: I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

tolto: a) dai rappresentanti deiaggiunto: 1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tolto: dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, designati in eguale numero dalle Associazioni sindacali provinciali;

tolto: b) da un delegato del Partito Nazionale Fascista e dal vice-fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari aggiunto: designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio direttivo;

tolto: c) dal medico provincialeaggiunto: 2) dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;

tolto: d) dal segretario del Sindacato provinciale dei medici;aggiunto: 3) dal medico provinciale.

tolto: e) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente con funzioni di segretarioaggiunto: I Comitati sono presieduti dal direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto.

aggiunto: I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.

tolto: Il presidente del Comitato provinciale sara' nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra i rappresentanti delle organizzazioni periferiche delle Confederazioniaggiunto: La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamentoaggiunto: Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

aggiunto: Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art27 · fonte del testo