Art. 52 — Commissione parlamentare per le questioni regionali
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La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 10 novembre 1970
