Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 52 — Commissione parlamentare per le questioni regionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1970 al 1 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1970, n. 775

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La L. 28 ottobre 1970, n. 775 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' aumentato a venti deputati e venti senatori".

Testo in vigore dal 10 novembre 1970 al 1 gennaio 2003

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 10 novembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 ottobre 1970, n. 775

    La L. 28 ottobre 1970, n. 775 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' aumentato a venti deputati e venti senatori".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art52 · fonte del testo