Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 52 — Commissione parlamentare per le questioni regionali

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La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere. 2 ((Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1970, n. 775

2

La L. 28 ottobre 1970, n. 775 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' aumentato a venti deputati e venti senatori".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 13 agosto 2017

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1970 al 1 gennaio 2003. 29 parole aggiunte.

… volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere. aggiunto: Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art52 · fonte del testo