Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all’art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. · ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - CONVERSIONE In genere.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 73 <!-- pag. 74 --> 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
Cass. civ. n. 1477/2026Sez. 3Rv. 677706-01
Riguarda ancheart. 495 Codice di procedura civileart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 42 Costituzioneart. 47 Costituzionee altri 1
Precedenti: 629768-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Aziende sanitarie - Incarico dirigenziale - Soggetto già dipendente dell'ente - Conferimento - Autorizzazione regionale ex art. 16 l. r.
Calabria n. 9 del 2007 - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle aziende sanitarie, l'art. 16, comma 4, della l.r. Calabria n. 9 del 2007, che richiede l'autorizzazione regionale per il loro conferimento, deve intendersi riferito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, unicamente ai casi di copertura di posizioni vacanti nella dotazione organica dell'ente e non anche agli incarichi conferiti a soggetti che già ne fanno parte, atteso che in relazione a questi ultimi la necessità di autorizzazione si risolverebbe nella previsione di una condizione per la gestione del 154 <!-- pag. 155 --> rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, ed alla contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 33714/2025Sez. LRv. 677320-01
Riguarda ancheart. 6 TU pubblico impiego
Precedenti: 638167-01, 660629-01, 613631-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Discarico per inesigibilità - Proroghe normative dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità - Abolizione dell’obbligo della comunicazione dello stato annuale - Violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie. · RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.
In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura 4 <!-- pag. 5 --> SEZIONI UNITE marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione).
Cass. civ. n. 31908/2025Sez. URv. 676807-01
Riguarda ancheart. 1 legge 228/2012art. 19 d.lgs. 112/1999art. 20 d.lgs. 112/1999art. 1 legge 190/2014art. 1 legge 190/2014
Precedenti: 657922-01, 664062-01, 669903-01, 653891-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società costituite e partecipate da enti locali per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica - Pagamento dei contributi per gli assegni familiari - Esonero - Esclusione - Fondamento.
Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all'INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo, in ragione della loro natura giuridica privata, i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 né altre ipotesi derogatorie, che solo lo Stato ha la potestà di stabilire, quale titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost..
Cass. civ. n. 27197/2025Sez. LRv. 676761-01
Riguarda ancheart. 79 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 49 legge 88/1989
Precedenti: 629170-01, 652920-01
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di esproprio - Principio dell'equo ristoro - Diretta derivazione dal recepimento delle pronunce della Corte EDU - Conseguenze - Prevalenza su qualsiasi disposizione di diverso contenuto. · TRENTINO-ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITA') In genere.
L'indennità di esproprio di aree edificabili, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione EDU, quale interpretato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato dei fondi interessati, così da costituire un "serio ristoro" per il proprietario inciso; ne consegue che all'amministrazione è consentito discostarsi dai parametri normativi dettati al riguardo dall'ente territoriale, senza che in contrario possa paventarsi una eventuale responsabilità erariale o farsi questione di preventiva disapplicazione, posto che il menzionato criterio di commisurazione costituisce diretta applicazione di un principio affermato dalla Corte EDU il cui recepimento da parte dell'ordinamento è previsto dall'art. 117 Cost., con prevalenza su qualsiasi disposizione contraria, tanto più se di carattere regolamentare.
Cass. civ. n. 23360/2025Sez. 1Rv. 675668-01
Riguarda ancheart. 42 Costituzione
Precedenti: 663102-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Legge regionale destinata ad interferire con le attività sindacali - Antisindacalità - Esclusione - Ragioni.
L'emanazione di una legge regionale di cui si ipotizza l'interferenza con le attività delle organizzazioni sindacali - anche nel caso in cui se ne sospetti l'illegittimità costituzionale, per avere regolato materia di competenza statale - non può costituire comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, poiché afferisce ad un atto politico non sindacabile in sede giurisdizionale.
Cass. civ. n. 23372/2025Sez. LRv. 676155-01
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 642991-01, 673766-01
RIFERIMENTI PRIMO ABSTRACT Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione. RIFERIMENTI SECONDO ABSTRACT Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU - Rilevanza - Non manifestamente infondatezza.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Cass. pen. n. 28647/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 131-bis Codice penaleart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 593 Codice di procedura penale
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PRIMO ABSTRACT Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Esperibilità di opposizione – Esclusione. SECONDO ABSTRACT Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Cass. pen. n. 14860/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 667 Codice di procedura penaleart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 42 Costituzioneart. 111 Costituzione
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA. Comune di Roma - Divieto di iniziare o proseguire azione esecutive ex art. 78, comma sesto, d.l. n. 112 del 2008 - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Terza civile ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. - quest’ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma sesto, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008), nella parte in cui - prevedendo, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale - determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.
Cass. civ. n. 6538/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 24 Costituzione
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Impugnazione di sentenza penale per i soli interessi civili - Valutazione di “non inammissibilità” della Sezione penale della Corte di cassazione - Successiva prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi alla Sezione civile - Art. 573, comma 1-bis, c.p.p. - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
Cass. civ. n. 4944/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 25 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 573 Codice di procedura penaleart. 606 Codice di procedura penale
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Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Proroghe normative dei termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità ai fini del discarico da responsabilità - Violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU - Insussistenza - Fondamento.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 24043 del 2024, hanno affermato che l’efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalle leggi n. 228 del 2012 e n. 190 del 2014 al sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – segnatamente, alle regole di discarico per inesigibilità - non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 6, par. 1, CEDU (quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.), tanto più in una fattispecie - quale quella giunta all’esame delle Sezioni unite - in cui la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato con un ordinario ricorso monitorio il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest’ultimo, del relativo mandato.
Cass. civ. n. 31908/2025Sez. 1documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.
Cass. pen. n. 34344/2025Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 21 Costituzioneart. 52 Costituzione
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Art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 - Sostituzione in mitius ex art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49, par. 1, CDFUE), dell’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire in mitius l’art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l’INPS -, non ha previsto l’applicazione retroattiva della novella.
Cass. civ. n. 23348/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzione
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - Responsabilità civile della P.A. - Soccorso in mare di imbarcazione in zona SAR - Mancata autorizzazione all’attracco della unità navale della Guardia Costiera “U. Diciotti” - Conseguente restrizione della libertà personale - Danni non patrimoniali.
In relazione alla domanda di condanna del Governo italiano (in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno) al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana “U. Diciotti”, dal 16/8/2018 al 25/8/2018, a causa del mancato consenso all’attracco della nave nei porti italiani, del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma e per il forzato ed arbitrario trattenimento sulla nave nel porto di Catania, le Sezioni Unite Civili hanno cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1804 del 13 marzo 2024, la quale, «pur ritenendo sussistere la giurisdizione ordinaria per essersi trattato non di un atto politico, ma di un atto amministrativo, pienamente sindacabile, ha tuttavia respinto nel merito la domanda degli appellanti in difetto della colpa della pubblica amministrazione (non allegata dai ricorrenti e comunque da escludere «alla luce delle concrete modalità con cui si è realizzato il fatto, nonché della complessità e della non univocità della normativa di riferimento») e, comunque, in mancanza di allegazione e prova del danno conseguenza», e pronunciato i seguenti principî: Rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare in zona SAR - Atto politico sottratto al controllo giurisdizionale - Esclusione ♦ «… va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale … Si è in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, al fine di contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini. Le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioè, politico un atto che è, e resta, ontologicamente amministrativo. Non vi è dunque difetto assoluto di giurisdizione …» «… Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate. E tra tali vincoli rilievo primario ha certamente il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. L’azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati.» Obbligo di soccorso in mare - Fonti ♦ «l’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare; le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell’autorità politica, poiché assumono, in base al principio “pacta sunt servanda”, un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna; tale obbligo trova una più dettagliata enunciazione, con riguardo alla specifica attività di soccorso in mare, nella Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (c.d. Convenzione SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea, del 1974 …), nella Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (c.d. Convenzione SAR, acronimo per Search And Rescue, anche nota come Convenzione di Amburgo, ratificata dall’Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147 …) , nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul Diritto del Mare del 1982 (c.d. Convenzione UNCLOS, acronimo per United Nations Convention on the Law of the Sea, ratificata dall’Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689)» Contenuto - Luogo sicuro - Sbarco “nel più breve tempo ragionevolmente possibile” - “Discrezionalità tecnica” degli Stati - Limiti ♦ «lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9), fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso; … per “luogo sicuro” si intende un “luogo” in cui sia garantita non solo la “sicurezza” – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo … … in capo agli Stati residua, infatti, un margine di “discrezionalità tecnica” solo ai fini dell’individuazione del punto di sbarco più opportuno, tenuto conto del numero dei migranti da assistere, del sesso, delle loro condizioni psicofisiche nonché in considerazione della necessità di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate … … le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità SAR italiana, la quale era tenuta in base alle norme convenzionali a portarle a termine, organizzando lo sbarco, «nel più breve tempo ragionevolmente possibile».» Trattenimento dei migranti a bordo - Violazione del diritto alla libertà personale - Limitazione ex art. 5, par. 1, lett. f), 5 Cedu - Configurabilità - Esclusione ♦ «… occorre valutare se il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti integri, oppure no, un’arbitraria violazione della libertà personale. Rilievo particolare assume al riguardo l’art. 5 par. 1 lett. f) CEDU il quale ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione. In tale prospettiva, però, escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nell’ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non può nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all’arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio. Una tale interpretazione della norma convenzionale è stata chiaramente respinta dalla Corte EDU nella sentenza Khlaifia and Others v. Italy, relativa ad un caso – per alcuni aspetti analogo a quello in esame – di trattenimento di migranti tunisini a bordo di navi, ormeggiate nel porto di Palermo, per effetto di un atto dell’Esecutivo.» Responsabilità risarcitoria della p.a. - Violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione - Mera illegittimità del provvedimento amministrativo - Insufficienza - Errore scusabile - Rilevanza ♦ «perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarà configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. … Non si può, in linea di principio, escludere la rilevanza dell’errore scusabile commesso dalla P.A. … Elemento essenziale per la sussistenza dell’errore scusabile è, quindi, l’inevitabilità dello stesso, determinata da cause oggettive, estranee all’agente, che finisce per escludere la colpevolezza, intesa quale forma di qualificazione dell’azione soggettiva nelle fattispecie di responsabilità. … L’accertamento dell’esistenza dell’errore scusabile, costituendo un accertamento fattuale, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato …» Diniego di autorizzazione a procedere - Sindacabilità della condotta - Rilevanza impeditiva rispetto alla sola giurisdizione penale - Fondamento ♦ «… Non può condurre a diversa conclusione il fatto che, nel caso della nave Diciotti … il Senato della Repubblica abbia negato l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno … richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona pluriaggravato … la legge cost. n. 1 del 1989 è evidentemente diretta a garantire la funzione governativa attribuendo al Parlamento il potere di sottrarre alla giurisdizione penale ordinaria determinate condotte nei casi previsti dall’art. 9, comma 3 («interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» o «perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo»). L’autorizzazione della camera di appartenenza, secondo le norme stabilite con legge costituzionale, è prevista … solo per i «reati» commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, anche se cessati dalla carica. Le norme di dettaglio regolano la procedura in una prospettiva esclusivamente penalistica. … Se principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche, la sottrazione dell’agire politico a tale sindacato – pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale – non può che costituirne l’eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale».
Cass. civ. n. 5992/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 11 Costituzione
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PROCEDIMENTO CIVILE. - Trattamento sanitario obbligatorio – Provvedimento del sindaco e successivo provvedimento di convalida del giudice tutelare - Mancata previsione della necessità di notifica all’interessato - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
Cass. civ. n. 24124/2024Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 13 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 32 Costituzioneart. 111 Costituzione
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Pubblica amministrazione - Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Proroghe normative dei termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità ai fini del discarico da responsabilità - Questione di massima di particolare importanza.
La Sezione Prima civile, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell’agente per la riscossione (oggi, AdER), ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza, «sia perché involgente il delicato tema della parità delle armi processuali e retroattività nel diritto CEDU, sia perché attinente a un contenzioso di rilevanza consistentissima»: «se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia compatibile o meno con l’art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: a) la ricorrenza di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale, avuto riguardo al fatto che ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999); b) l’incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilanciamento dell’interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell’elevato numero di debitori, dell’accumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dell’ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i “meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost. n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sull’esito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, l’allungamento considerevole della durata del processo; e) l’incidenza delle suesposte considerazioni sull’efficace esperibilità di rimedi alternativi quali l’azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori, che deve concretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)».
Cass. civ. n. 24043/2024Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Impresa - Famiglia - Impresa familiare - Art. 230 bis, comma 3, c.c. - Convivenza di fatto di accertata stabilità – Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24 gennaio 2023), hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed all’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., norma che, al primo comma, dispone che «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, al terzo comma, indica che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», ma non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio. Muovendo dalla preliminare considerazione riguardante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 230 ter c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 46, l. n. 76 del 2016), peraltro insuscettibile di applicazione o di interpretazione retroattiva, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la potenziale irragionevolezza del trattamento differenziato del lavoro prestato nell’impresa dal convivente rispetto a quello del familiare, che non può essere superato dalla S.C. mediante un’interpretazione estensiva – e conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principî enunciati dalla Corte EDU – dell’art. 230 bis c.c. in ragione dell’insuperabile testo della disposizione e dei rischi di distonia del sistema ingenerati da una siffatta lettura.
Cass. civ. n. 1900/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 4 Costituzioneart. 35 Costituzioneart. 36 Costituzioneart. 230-bis Codice civilee altri 1
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).