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I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 6 aprile 1995
