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I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 6 aprile 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1975

    Questione infondata
    16 aprile 1975

    La provincia di Bolzano non è legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a sé stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno perciò dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

    Art. 2 cost. · Art. 6 cost. · Art. 39 cost. · Art. 45 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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