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Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e' punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000, salvo quanto previsto dal Codice penale per le frodi in commercio.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art11 · fonte del testo