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((Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali. E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi. E' tollerata, per i vini acescenti, una acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili. E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento. L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 agosto 1980, n.465
3La L. 13 agosto 1980, n.465 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997
