Art. 9 — Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari
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[1]L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:
[2]invalidi di guerra...................... 25% invalidi civili di guerra.................. 10% invalidi per servizio.................... 15% invalidi del lavoro..................... 15% orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro..... 15% invalidi civili....................... 15% sordomuti........................... 5% La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti e' attribuita agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
