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Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare. Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi. ((Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonche' della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche' negli articoli 10-ter e 10-quater, e' rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati. Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, e' effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi)).
Testo in vigore dal 29 dicembre 1982 al 7 aprile 1990
