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((Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare. Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi)).
Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 29 dicembre 1982
