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Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 29 settembre 1982

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/2010

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 17 gennaio 1994, n. 47, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Il collegio rimettente non individua la norma censurata, ma si riferisce genericamente all'intera disciplina delle certificazioni e delle informative anti-mafia senza precisare le disposizioni che abbiano un effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata». Inoltre, il giudice a quo chiede di aggiungere, nel complesso delle disposizioni in materia di certificazioni e informative antimafia, ma senza individuare la sedes materiae , la previsione di «un appropriato indennizzo a favore di quelle imprese per le quali, ritenuti inizialmente sussistenti i rischi di condizionamento mafioso [...] e adottati i necessari provvedimenti interdittivi, risultino poi del tutto assenti tali rischi, in base all'accertamento contenuto in sentenze passate in giudicato»: tale decisione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, implica valutazioni riservate al legislatore nell'ambito dei generali indirizzi di politica criminale. Su questione genericamente riferita ad un complesso di disposizioni normative, v. citata sentenza n. 178/1995. In tema di richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità legislativa, v. citate ordinanze n. 268, n. 267, n. 193 e n. 135/2009; con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio, nonché alla normativa censurata, v. citate ordinanze n. 1076 e n. 675/1988 e n. 450/1987.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

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  • Sentenza n. 510/2000

    Questione infondata
    20 novembre 2000

    La norma contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - che stabilisce l'operatività' dei divieti e delle decadenze relative ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori e abilitativi di attività d'impresa, anche nei confronti del convivente con il sottoposto alle misure di prevenzione - va raccordata con le altre previste dalla stessa o da altre leggi. Queste, innanzitutto, stabiliscono l'efficacia quinquennale dei divieti (art. 10, comma 4, ultima parte, l. n. 575); la possibilità di richiedere la riabilitazione dopo tre o cinque anni ( ai sensi dell'art. 15 l. 3 agosto 1988, n. 327 e dell'art. 14 l. n. 55 del 1990); la possibilità di escludere divieti e decadenze per mancanza dei mezzi di sostentamento ( art. 3 l. n. 55 del 1990). Inoltre, e soprattutto, esigono che la parte interessata sia chiamata a intervenire nel procedimento ( art. 10-quater l. n. 575 del 1965) e che il giudice tenga conto di una serie di elementi utili a ricostruire la posizione economica anche della persona convivente (artt. 2-bis e 2-ter l. n. 575 del 1965). Pertanto, non é fondata - in riferimento all'art. 3 (per mancato rispetto del canone di ragionevolezza o non arbitrarietà nella valutazione comparativa e complessiva degli interessi in gioco), 4, 24, 27 e 41 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 4, sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo ch'esso contenga una presunzione assoluta riguardante l'intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente della persona sottoposta alla misura di prevenzione. A.G.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 1076/1988

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione implicante scelte disscrezionali, tra più soluzioni astrattamente possibili, riservate esclusivamente al legislatore . - O. nn. 450/1987, 675/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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