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Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

  • a)licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  • b)concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
  • c)concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  • d)iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  • e)altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
  • f)contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. ((5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale))

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 11 novembre 2010

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/2010

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 17 gennaio 1994, n. 47, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Il collegio rimettente non individua la norma censurata, ma si riferisce genericamente all'intera disciplina delle certificazioni e delle informative anti-mafia senza precisare le disposizioni che abbiano un effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata». Inoltre, il giudice a quo chiede di aggiungere, nel complesso delle disposizioni in materia di certificazioni e informative antimafia, ma senza individuare la sedes materiae , la previsione di «un appropriato indennizzo a favore di quelle imprese per le quali, ritenuti inizialmente sussistenti i rischi di condizionamento mafioso [...] e adottati i necessari provvedimenti interdittivi, risultino poi del tutto assenti tali rischi, in base all'accertamento contenuto in sentenze passate in giudicato»: tale decisione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, implica valutazioni riservate al legislatore nell'ambito dei generali indirizzi di politica criminale. Su questione genericamente riferita ad un complesso di disposizioni normative, v. citata sentenza n. 178/1995. In tema di richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità legislativa, v. citate ordinanze n. 268, n. 267, n. 193 e n. 135/2009; con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio, nonché alla normativa censurata, v. citate ordinanze n. 1076 e n. 675/1988 e n. 450/1987.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 510/2000

    Questione infondata
    20 novembre 2000

    La norma contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - che stabilisce l'operatività' dei divieti e delle decadenze relative ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori e abilitativi di attività d'impresa, anche nei confronti del convivente con il sottoposto alle misure di prevenzione - va raccordata con le altre previste dalla stessa o da altre leggi. Queste, innanzitutto, stabiliscono l'efficacia quinquennale dei divieti (art. 10, comma 4, ultima parte, l. n. 575); la possibilità di richiedere la riabilitazione dopo tre o cinque anni ( ai sensi dell'art. 15 l. 3 agosto 1988, n. 327 e dell'art. 14 l. n. 55 del 1990); la possibilità di escludere divieti e decadenze per mancanza dei mezzi di sostentamento ( art. 3 l. n. 55 del 1990). Inoltre, e soprattutto, esigono che la parte interessata sia chiamata a intervenire nel procedimento ( art. 10-quater l. n. 575 del 1965) e che il giudice tenga conto di una serie di elementi utili a ricostruire la posizione economica anche della persona convivente (artt. 2-bis e 2-ter l. n. 575 del 1965). Pertanto, non é fondata - in riferimento all'art. 3 (per mancato rispetto del canone di ragionevolezza o non arbitrarietà nella valutazione comparativa e complessiva degli interessi in gioco), 4, 24, 27 e 41 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 4, sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo ch'esso contenga una presunzione assoluta riguardante l'intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente della persona sottoposta alla misura di prevenzione. A.G.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1076/1988

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione implicante scelte disscrezionali, tra più soluzioni astrattamente possibili, riservate esclusivamente al legislatore . - O. nn. 450/1987, 675/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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