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Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. ((1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.))

Testo in vigore dal 28 luglio 2005 al 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 275/1996

    Questione infondata
    22 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dal difetto di pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 97 Cost. - la richiesta sostituzione di un ufficio del pubblico ministero ad un altro quanto alla titolarità del potere di impulso del procedimento di prevenzione non può dirsi sotto alcun profilo soluzione costituzionalmente imposta sul piano della ragionevolezza del sistema, posto che non vi è omogeneità tra le rispettive funzioni e che, proprio alla luce della diversità strutturale dell'accertamento penale e dello strumento di prevenzione della pericolosità, il legislatore è intervenuto (con l'art. 20 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203) sulla norma censurata, ricollegando la competenza dell'organo abilitato alla proposta di prevenzione all'ambito circondariale in cui ricade la dimora del proposto, secondo una scelta, non censurabile dal Giudice delle Leggi, di ulteriore accentuazione della vicinanza tra l'organo di investigazione e la persona che ne è oggetto, in funzione dell'efficienza degli accertamenti utili alla formulazione della proposta. - Circa la titolarità dell'azione di prevenzione ed il potere di impulso affidato al P.M. anche nell'area applicativa della legge n. 575 del 1965 non riferibile al fenomeno mafioso: O. n. 275/1992. In ordine all'estraneità del parametro dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, cfr., tra le molte, da ultimo, O. nn. 159/1996, 147/1996, 99/1996 e S. n. 84/1996. Relativamente al controllo sulla ragionevolezza, v. 'ex multis', S. n. 341/1994 red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 51 c.p.p. · Art. 8 c.p.p.

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  • Sentenza n. 77/1995

    Questione infondata
    6 marzo 1995

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento ali artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) per la ritenuta inapplicabilità, nel procedimento relativo alla decisione del tribunale, ivi prevista, sulla richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato, delle regole del contraddittorio, deve ritenersi rilevante nel giudizio ' a quò. La Corte rimettente, infatti, dovendo pronunciarsi sull'appello contro la modifica del luogo di soggiorno obbligato, disposta, nel caso,'de planò in base alla disposizione impugnata, dal tribunale ha escluso che la abrogazione della stessa operata con la legge 24 luglio 1993, n. 256 (che ha eliminato ogni deroga al criterio della residenza o dimora abituale nella determinazione del luogo di soggiorno obbligato) abbia fatto venir meno l'interesse del prevenuto - che nel frattempo, per il reato di allontanamento abusivo dal luogo di soggiorno obbligato, aveva riportato condanna - ad una declaratoria giudiziale di radicale invalidità - impossibile senza una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - del provvedimento impugnato. E tale motivazione - ad avviso del rimettente non contraddetta dalla eventualità che la sollevata questione si ponga come pregiudiziale anche nel giudizio penale - in quanto non implausibile ed immune da vizi logici, secondo i principi più volte affermati in materia,non è sindacabile dalla Corte. - V. la precedente massima A. V. anche, in ordine alla questione in oggetto, l'ordinanza di restituzione degli atti allo stesso giudice ' a quò già disposta dalla Corte , in seguito alla cennata abrogazione disposizione impugnata, con O. n. 130/1994. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

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  • Ordinanza n. 83/1995

    Questione inammissibile
    6 marzo 1995

    Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione già disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - è stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimità costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilità di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformità al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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