La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento ali artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) per la ritenuta inapplicabilità, nel procedimento relativo alla decisione del tribunale, ivi prevista, sulla richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato, delle regole del contraddittorio, deve ritenersi rilevante nel giudizio ' a quò. La Corte rimettente, infatti, dovendo pronunciarsi sull'appello contro la modifica del luogo di soggiorno obbligato, disposta, nel caso,'de planò in base alla disposizione impugnata, dal tribunale ha escluso che la abrogazione della stessa operata con la legge 24 luglio 1993, n. 256 (che ha eliminato ogni deroga al criterio della residenza o dimora abituale nella determinazione del luogo di soggiorno obbligato) abbia fatto venir meno l'interesse del prevenuto - che nel frattempo, per il reato di allontanamento abusivo dal luogo di soggiorno obbligato, aveva riportato condanna - ad una declaratoria giudiziale di radicale invalidità - impossibile senza una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - del provvedimento impugnato. E tale motivazione - ad avviso del rimettente non contraddetta dalla eventualità che la sollevata questione si ponga come pregiudiziale anche nel giudizio penale - in quanto non implausibile ed immune da vizi logici, secondo i principi più volte affermati in materia,non è sindacabile dalla Corte. - V. la precedente massima A. V. anche, in ordine alla questione in oggetto, l'ordinanza di restituzione degli atti allo stesso giudice ' a quò già disposta dalla Corte , in seguito alla cennata abrogazione disposizione impugnata, con O. n. 130/1994. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))