Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 7 — Valutazione di servizi

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Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 52, secondo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabiliscono, con norma interpretativa, che il servizio militare valutabile per l'inquadramento economico e la determinazione dell'anzianità lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è solo quello in corso al momento della sua entrata in vigore, o prestato successivamente, con conseguente riassorbimento delle somme erogate in relazione a quello prestato in precedenza. Sia riguardo al comma 1, che riguardo al comma 3, della disposizione impugnata, infatti, la questione è già stata dichiarata dalla Corte priva di fondamento, senza che ora vengano dedotti motivi nuovi che possano giustificare una diversa decisione. - V. S. nn. 455/1992 e 385/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 20 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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  • Sentenza n. 385/1994

    Questione infondata
    10 novembre 1994

    La questione di costituzionalità concernente il previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti già erogati ai pubblici dipendenti che avevano ottenuto - prima della L. n. 412 del 1991 - la valutazione, senza oneri di riscatto, del servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987, è priva di rilevanza in una controversia che - come quella dedotta nel giudizio 'a quò - abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento di revoca che dispone la cessazione dell'erogazione del beneficio, e non anche il recupero delle somme già erogate. (Inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

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  • Ordinanza n. 303/1993

    Questione infondata
    1 luglio 1993

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 455/1922 e O. n. 49/1993.

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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