Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 3 — Norme in materia di controllo della Corte dei conti

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Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

  • a)provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  • b)atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
  • c)atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
  • d)provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
  • e)LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 80.
  • f)provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
  • g)decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo ((, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)); di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
  • h)decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
  • i)atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
  • l)atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 3 Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e succes- sive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 16 settembre 1999,n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 424, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 24 maggio 2001

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 172/2010

    Questione inammissibile
    13 maggio 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30- bis , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - che prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti-Sezione centrale dei contratti di conferimento di incarichi, studi e consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione - stante la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali, così venendo meno l'interesse della ricorrente a proporre la questione.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 100 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 470/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 100, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituizonale dell'art. 3, comma 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) - il quale dispone che la Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni ed accertando anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge - nella parte in cui affida alla Corte dei conti, attraverso l'esercizio di un potere "per giunta non sorretto da criteri predeterminati", l'individuazione (non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi) degli enti assoggettabili a riscontro, pur nella riconosciuta immunità dell'organo di controllo dal sindacato giurisdizionale, in quanto - posto che il processo riformatore realizzato dalla l. n. 20 del 1994, nell'intento di adeguare le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa, connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento e dell'istituzione delle Regioni; che la legge, intervenendo sulla configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti (precipuamente caratterizzate dal riscontro di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato e, successivamente, estese al controllo sulla gestione degli enti di cui alla l. n. 259 del 1958), ne ha modificato ambito e contenuto con il triplice effetto di assoggettare ad esse tutte le amministrazioni pubbliche, di ridurre, nel contempo, l'area del controllo preventivo di legittimità e di conferire primario rilievo al controllo sulla gestione, avente per oggetto, non già i singoli atti, ma l'attività amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento; che, per quanto riguarda il quadro costituzionale di riferimento in cui si colloca la riforma, il fondamento delle nuove competenze sta, non nell'art. 100 Cost., bensì in una scelta del legislatore ordinario, cui non può reputarsi preclusa l'introduzione di forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste negli artt. 100, comma 2, 125, comma 1 e 130 Cost., purché per esse sia rintracciabile un adeguato riferimento normativo ovvero un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati; che, conseguentemente, il controllo previsto dalla disposizione contestata avente ad oggetto la valutazione dell'attività amministrativa non solo in rapporto a parametri di legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento è riconducibile allo stesso disegno costituzionale della pubblica amministrazione, delineato in base ai principi del buon andamento degli uffici (art. 97, comma 1), della responsabilità dei funzionari (art. 28), dell'equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119); e che tali principi, nell'ispirare la riforma in parola, si riverberano anzitutto, nell'esigenza di una applicazione tendenzialmente uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni delle nuove regole, proprio in ragione del fine ultimo dell'introduzione in forma generalizzata del controllo sulla gestione, che è quello di favorire una maggiore funzionalità, attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, e, in secondo luogo, nella scelta dell'imputazione soggettiva del controllo in questione alla Corte dei conti, in considerazione del ruolo che detto istituto è venuto assumendo nel tempo, come organo posto al servizio dello Stato-comunità e garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - la disposizione impugnata non prefigura alcuna specifica procedura collidente con l'art. 100 Cost., limitandosi ad enunciare un criterio generale che, facendo leva sulla nozione di pubblica amministrazione, è di per sé sufficiente a definire l'ambito delle competenze affidate alla Corte, alla stregua del potere proprio di ciascun organo dotato di garanzie procedimentali di accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il presupposto per l'esercizio delle sue funzioni, e non esclude che le determinazioni della Corte dei conti, in ordine all'individuazione degli enti da assoggettare a controllo siano sindacabili in sede giurisdizionale, restando in discussione, non già l' 'an' ma solo il 'quomodò della tutela giurisdizionale, e, quindi, un problema di interpretazione della normativa vigente. - S. nn. 18/1982, 100/1987, 29/1995. red: S. Di Palma

    Art. 100 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 29/1995

    Questione infondata
    27 gennaio 1995

    La legge n. 20 del 1994, istituendo un controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali, non si pone in contrasto con l'art. 125 ne' con le analoghe disposizioni degli Statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, atteso che la previsione costituzionale o statutaria del controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali non ha carattere "tassativo", nel senso di escludere la possibilità di forme diverse ed ulteriori di controllo. L'innovazione legislativa risulta, bensì, coerente con l'evoluzione normativa in materia di controlli e di contabilità pubblica, diretta a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni finanziarie risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti più idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalità dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto ed ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'estensione oggettiva del controllo di gestione ivi previsto). - Sull'evoluzione legislativa in materia di controlli sulle regioni, v. S. n. 343/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 5 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  7. 14 luglio 2012 — 16 ottobre 2013per un anno
  8. 28 dicembre 2011 — 14 luglio 2012per 7 mesi
  9. 27 febbraio 2011 — 28 dicembre 2011per 10 mesi
  10. 5 agosto 2009 — 27 febbraio 2011per un anno
  11. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  12. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 2006 — 1 gennaio 2007per un anno
  14. 24 maggio 2001 — 1 gennaio 2006per 5 anni
  15. 1 gennaio 2001 — 24 maggio 2001per 5 mesi
  16. 9 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 23 giorni
  17. 18 settembre 1999 — 9 dicembre 2000per un anno
  18. 23 aprile 1998 — 18 settembre 1999per un anno
  19. 22 dicembre 1996 — 23 aprile 1998per un anno
  20. 14 gennaio 1994 — 22 dicembre 1996testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3 · fonte su Normattiva