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L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, numero 218, il coniuge: 1°) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa; 2°) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni, o, se in eta' inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di eta' tra i due coniugi sia maggiore di venti anni. Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro".
Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 1 maggio 1969
