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L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente: ((Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
- 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
- 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1969 al 27 agosto 1972
