Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni, ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita` al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita` costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa. (Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).
Art. 3 cost. · Art. 84 c.c. · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio