Art. 16
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In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1 gennaio 1976. La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978. La quota aggiuntiva in cifra fissa non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980
