Art. 7 — Amissione in Magistratura e promozioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1952 al 6 novembre 1955. Leggi il testo vigente →
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.2 La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 aprile 1952, n. 415
2La L. 23 aprile 1952, n. 415 ha disposto (con l'art. 3) che "In deroga al secondo comma dell'art. 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso".
Testo in vigore dal 23 maggio 1952 al 6 novembre 1955
