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Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907)) La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

Testo in vigore dal 6 novembre 1955 al 3 luglio 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1952 al 6 novembre 1955. 38 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. tolto: Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art7 · fonte del testo