Art. 7 — Amissione in Magistratura e promozioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1955 al 3 luglio 1970. Leggi il testo vigente →
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907)) La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.
Testo in vigore dal 6 novembre 1955 al 3 luglio 1970
